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Servizio Appalti - Comune di Cuneo
Gara #2398
Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento dell'accordo quadro con un operatore economico per la realizzazione di impianti integrati di rilevamento transiti con semaforo rosso nel Comune di Cuneo [CUP B26G25000330004]Informazioni appalto
16/03/2026
Aperta
Forniture
€ 919.671,98
MARIANI PIER-ANGELO
Categorie merceologiche
3497
-
Attrezzature di monitoraggio del traffico
Lotti
1
BAD05C94EF
B26G25000330004
Qualità prezzo
Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento dell'accordo quadro con un operatore economico per la realizzazione di impianti integrati di rilevamento transiti con semaforo rosso nel Comune di Cuneo [CUP B26G25000330004]
Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento dell'accordo quadro con un operatore economico per la realizzazione di impianti integrati di rilevamento transiti con semaforo rosso nel Comune di Cuneo [CUP B26G25000330004]
€ 756.393,32
€ 100.000,00
€ 10.000,00
Scadenze
10/04/2026 12:00
20/04/2026 12:00
21/04/2026 09:00
Allegati
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383.81 kB |
Chiarimenti
03/04/2026 10:07
Quesito #1
Gentili Signori in merito alla presente procedura siamo a porre i chiarimenti riportati del documento allegato.
14/04/2026 16:32
Risposta
Buongiorno,
si prega di prendere visione del documento pubblicato nella sezione "Allegati" della piattaforma.
Cordiali saluti,
Il RUP
si prega di prendere visione del documento pubblicato nella sezione "Allegati" della piattaforma.
Cordiali saluti,
Il RUP
03/04/2026 10:08
Quesito #2
Gentili Signori in merito alla presente procedura siamo a porre i chiarimenti riportati del documento allegato.
14/04/2026 16:32
Risposta
Buongiorno,
si prega di prendere visione del documento pubblicato nella sezione "Allegati" della piattaforma.
Cordiali saluti,
Il RUP
si prega di prendere visione del documento pubblicato nella sezione "Allegati" della piattaforma.
Cordiali saluti,
Il RUP
03/04/2026 10:13
Quesito #3
OGGETTO: Richiesta di chiarimenti– Procedura di gara per la stipula di Accordo Quadro per la realizzazione di impianti integrati di rilevamento transiti con semaforo rosso CIG: BAD05C94EF.
Gentili signori, in riferimento alla documentazione di gara relativa alla procedura in oggetto, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto, Articolo 3.2, recante le specifiche tecniche per il “Dispositivo di rilevamento dei transiti con semaforo rosso” si formula richiesta di chiarimenti.
Infatti, si rilevano gravi criticità di natura tecnico-giuridica che, inficiano la legittimità della procedura sotto il profilo della tutela della concorrenza e del rispetto del principio di proporzionalità, che implicano precisi e urgenti chiarimenti da parte della Stazione appaltante, con riserva di impugnazione giurisdizionale del Capitolato dinanzi al competente TAR
A)
Si evidenzia che le caratteristiche tecniche prescritte dall’Articolo 3.2 del Capitolato Speciale d’Appalto sembrano riferirsi a specifiche apparecchiature di determinati produttori, e in particolare alle caratteristiche tecniche e funzionali contenute in un Decreto di approvazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) per un particolare tipo, marca e modello di sistema di rilevamento.
In particolare, emergono le seguenti corrispondenze puntuali tra i requisiti del capitolato e le caratteristiche del dispositivo approvato:
a) Capacità di monitoraggio su tre corsie:
• Capitolato (Art. 3.2, punto 2): “capacità di rilevamento contemporaneo su almeno tre corsie”;
• Decreto MIT: “il dispositivo è in grado di monitorare al massimo tre corsie”.
b) Certificazione UNI 10772:2016 Classe A a 230 km/h:
• Capitolato (Art. 3.2, punto 9): “Certificazione UNI 10772:2016 classe A 100% @ 230 Km/h su tutte le tipologie di targhe”;
• Decreto MIT: il dispositivo approvato è risultato in grado di riconoscere, alla velocità di 230 km/h in classe A, le targhe posteriori e anteriori degli autoveicoli e le targhe dei motoveicoli e ciclomotori.
c) Riconoscimento Marca, Modello e Colore dei veicoli:
• Capitolato (Art. 3.2, punto 10): “Riconoscimento Marca Modello e Colore dei veicoli rilevati”;
• Decreto MIT: tra le funzioni dichiarate dal produttore figura espressamente la “classificazione categoria, marca modello e colore dei veicoli in transito”.
d) Riconoscimento targhe Kemler-ONU:
• Capitolato (Art. 3.2, punto 11): “Riconoscimento veicoli con targhe straniere, targhe speciali, Kemler-ONU, etc.”;
• Decreto MIT: tra le funzioni dichiarate figura “lettura dell’eventuale pannello indicante il trasporto di merce pericolosa (codice Kemler ed ONU)”.
La notevole sovrapposizione tra le specifiche tecniche del capitolato e le caratteristiche di uno specifico dispositivo approvato dal MIT , apparendo, nel loro insieme, idonee ad identificare un unico prodotto presente sul mercato, è da ritenersi lesiva dei principi di accesso al mercato, di concorrenza e di favor partecipationis nelle gare pubbliche,
Si sottolinea che il fondamentale principio di equivalenza, oggi disciplinato all’art. 79 del D.Lgs. 36/2023 e all’Allegato II.5 del Codice medesimo, consente agli operatori economici di proporre offerte tecnicamente diverse ma funzionalmente equivalenti rispetto alle specifiche indicate dalla stazione appaltante. In questo modo, si garantisce una maggiore apertura al mercato.
Si noti che l’Allegato II.5, Parte II, sub a) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che le specifiche tecniche “non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti”. La norma ammette il riferimento a un prodotto specifico solo in via eccezionale e unicamente “se accompagnato dall’espressione ‘o equivalente’” – clausola del tutto assente nell’Articolo 3.2 del capitolato.
Per consolidata giurisprudenza (si v. Cons. Stato, Sez. III, 24.4.2025, n. 3545), il principio di equivalenza “è finalizzato a evitare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l'ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 01/02/2024, n. 1019)” e “presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale 'conformità sostanziale' con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte”.
Come altresì affermato (Cons. Stato, Sez. III, 12.11.2025, n. 8840), “il principio di equivalenza funzionale “permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica e la possibilità di ammettere a seguito di valutazione della stazione appaltante prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione” (Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2013, n. 4364; Id., 13 settembre 2013, n. 4541; Id., 14 novembre 2017, n. 5259; Id., 20 novembre 2018, n. 6561)”.
Del resto, l’art. 16 del Disciplinare della gara in oggetto prevede che l'"offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza".
Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede alla Stazione appaltante di chiarire:
- se il principio di equivalenza sia pienamente applicabile e operante nella gara in oggetto e ciò anche ed espressamente per le predette caratteristiche tecniche di cui sopra e se, pertanto, sia ammessa ed è consentita la partecipazione alla presente procedura anche mediante l’offerta di prodotti equivalenti dal punto di vista funzionale, sebbene non coincidenti con il tipo di apparecchiature indicate nelle sopra citate disposizioni del Capitolato.
B.
Con specifico riferimento alla prescrizione di cui all’Articolo 3.2, punto 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, si sottopongono alla Stazione Appaltante ulteriori rilievi che ne confermano il carattere discriminatorio e non pertinente rispetto all’oggetto dell’appalto.
a) Irrilevanza della certificazione UNI 10772:2016 ai fini del rilevamento delle infrazioni semaforiche. La necessità che il dispositivo di rilevamento delle violazioni semaforiche sia dotato di un sistema di riconoscimento automatico delle targhe (certificato secondo la norma UNI 10772:2016) non è, e non può essere, strumentale ai fini del rilevamento delle infrazioni semaforiche. È necessario, infatti, rilevare e sanzionare un veicolo che transita con il rosso al semaforo indipendentemente dal fatto che sia stato possibile riconoscere automaticamente la sua targa mediante software. A tal fine è sufficiente che la targa sia riconoscibile dall’operatore preposto alla verifica, anche qualora un eventuale sistema automatico non sia in grado di effettuarne il riconoscimento (come nel caso di veicoli stranieri, targhe deteriorate o particolari condizioni di illuminazione). L’imposizione di tale requisito determina pertanto un’indebita e ingiustificata riduzione della concorrenza, precludendo l’accesso alla gara a sistemi pienamente idonei alla funzione richiesta.
b) Limitatezza della norma UNI 10772:2016 alle condizioni di laboratorio. La conformità alla norma UNI 10772:2016 è relativa esclusivamente a prove di laboratorio che non comportano alcuna garanzia di corretto funzionamento nelle condizioni reali di utilizzo. La prescrizione di tale certificazione quale requisito di ammissione appare pertanto priva di adeguata giustificazione tecnica rispetto alle finalità operative perseguite dalla Stazione Appaltante.
c) Ambito di applicazione della norma UNI 10772:2016. La norma UNI 10772:2016 è relativa esclusivamente al modulo di riconoscimento targhe e non ai sistemi di rilevamento delle violazioni al Codice della Strada nella loro integralità. Ne consegue che la sua prescrizione quale requisito del dispositivo nella sua globalità è tecnicamente impropria rispetto all’oggetto dell’appalto.
d) Certificazione ottenuta successivamente all’approvazione ministeriale. Poiché la conformità alla norma UNI 10772:2016 riguarda il modulo di riconoscimento targhe e non il sistema di rilevamento nel suo complesso, può verificarsi che un sistema di ripresa abbia ottenuto tale certificazione in un momento successivo all’approvazione ministeriale del dispositivo ai sensi dell’art. 45 C.d.S. In tali casi, la certificazione – pur formalmente conseguita – non risulta riportata sul relativo Decreto di approvazione, benché il modulo di lettura targhe integrato nel dispositivo sia in possesso della medesima.
Alla luce di quanto esposto, la scrivente chiede alla Stazione Appaltante di chiarire:
• se sia ammessa la partecipazione con sistemi equivalenti, regolarmente approvati per il rilevamento delle infrazioni semaforiche, anche qualora non siano dotati di certificazione secondo la norma UNI 10772:2016, in quanto elemento estraneo alla rilevazione delle suddette violazioni;
• ovvero, se sia ammessa la partecipazione con sistemi regolarmente approvati per il rilevamento delle infrazioni semaforiche che, pur disponendo di un modulo di riconoscimento targhe dotato di certificazione UNI 10772:2016, non presentino evidenza di tale certificazione sul Decreto di approvazione, in quanto conseguita successivamente all’emanazione del medesimo.
C.
Inoltre, con riferimento alle citate prescrizioni di cui all’Articolo 3.2, punti 10 e 11 del Capitolato Speciale d’Appalto – rispettivamente relative al “Riconoscimento marca, modello e colore dei veicoli rilevati” e al “Riconoscimento veicoli con targhe straniere, targhe speciali, Kemler-ONU, ecc.” – si rappresenta che allo stato attuale, non risultano disponibili sul mercato italiano sistemi di rilevamento delle infrazioni semaforiche approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti idonei a consentire il riconoscimento della marca, del modello e del colore del veicolo, nonché il riconoscimento di targhe speciali e codici Kemler-ONU ai fini dell’accertamento di violazioni al Codice della Strada.
Tali funzionalità, pur eventualmente presenti in taluni dispositivi come funzioni dichiarate dal produttore, esulano – ai sensi degli stessi decreti di approvazione ministeriale – dal perimetro dell’approvazione, essendo utilizzabili esclusivamente per finalità statistiche o di monitoraggio anonimo, e non per l’accertamento di infrazioni.
L’inserimento di tali requisiti nella lex specialis, oltre a risultare privo di riscontro nel panorama dei prodotti approvati, introduce un ulteriore elemento di restrizione della concorrenza in favore di un unico operatore, in violazione dei principi già richiamati al punto sub A) che precede..
Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede alla Stazione appaltante di chiarire:
- se le prescrizioni di cui ai punti 10 e 11 dell’Articolo 3.2 del Capitolato Speciale d’Appalto siano da intendersi quali refusi, e di chiarire che, conseguentemente, il possesso delle relative funzionalità da parte dei sistemi offerti non sarà oggetto di valutazione ai fini della procedura.
Nel caso in cui tale clausola non fosse da considerarsi un refuso si prega di fornirne idonea motivazione.
D.
Si osserva che il Capitolato, all’Articolo 3.2, punto 2, impone la capacità di rilevamento contemporaneo su almeno tre corsie. Tale prescrizione appare manifestamente sproporzionata rispetto alle concrete esigenze dell’appalto in questione.
Dalle informazioni disponibili nella documentazione di gara emerge che le intersezioni semaforizzate oggetto di monitoraggio presentano al massimo due corsie per direzione di marcia, essendo site in contesto urbano. In tali circostanze, l’imposizione di un requisito di copertura di tre corsie:
• non trova giustificazione tecnica nell’effettiva conformazione della viabilità da monitorare;
• eccede le concrete necessità funzionali dell’Amministrazione;
• determina un’ingiustificata restrizione del mercato, escludendo dispositivi tecnicamente idonei a soddisfare il reale fabbisogno dell’Ente.
Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede alla Stazione appaltante di chiarire:
- se le prescrizioni di cui al citato art. 3.2, punto 2 del Capitolato Speciale d’Appalto siano da intendersi quali refusi, e di chiarire che, conseguentemente, il possesso delle relative funzionalità da parte dei sistemi offerti non sarà oggetto di valutazione ai fini della procedura.
Nel caso in cui tale clausola non fosse da considerarsi un refuso si prega di fornirne idonea motivazione.
ì
E.
Si osserva che il Capitolato, all’Articolo 3.2, punto 9, prescrive la “Certificazione UNI 10772:2016 classe A 100% @ 230 Km/h su tutte le tipologie di targhe”. Anche tale requisito appare palesemente sproporzionato rispetto al contesto operativo dell’appalto.
Le intersezioni semaforizzate oggetto di monitoraggio sono ubicate in area urbana, ove il limite di velocità massimo consentito dal Codice della Strada è pari a 50 km/h (art. 142, comma 1, D.Lgs. n. 285/1992), con possibile abbassamento a 30 km/h in numerose zone urbane. In tale contesto:
• la certificazione per velocità fino a 230 km/h è del tutto irrilevante sul piano funzionale, trattandosi di velocità tipiche di strade extraurbane principali o autostrade;
• tale requisito è tecnicamente incompatibile con le caratteristiche cinematiche della circolazione in prossimità di un’intersezione semaforizzata, ove i veicoli riducono la velocità per effetto della segnaletica;
• l’imposizione di tale standard andrebbe a certificare esclusivamente un determinato prodotto approvato con il citato Decreto MIT, come evidenziato al precedente paragrafo A..
Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede alla Stazione appaltante di chiarire:
- se le prescrizioni di cui al citato art. 3.2, punto 9 del Capitolato Speciale d’Appalto siano da intendersi quali refusi e di chiarire che, conseguentemente, il possesso delle relative funzionalità da parte dei sistemi offerti non sarà oggetto di valutazione ai fini della procedura.
Nel caso in cui tale clausola non fosse da considerarsi un refuso si prega di fornirne idonea motivazione.
Alla luce di quanto esposto, si richiede formalmente alla Stazione Appaltante di voler fornire urgenti chiarimenti in merito a tutti i quesiti di cui sopra, valutando l’adozione , in autotutela, di opportune correzioni e rettifiche del Capitolato che siano finalizzate al rispetto dei principi di concorrenza, favor partecipationis e accesso al mercato in favore di tutti gli operatori economici interessati.
Gentili signori, in riferimento alla documentazione di gara relativa alla procedura in oggetto, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto, Articolo 3.2, recante le specifiche tecniche per il “Dispositivo di rilevamento dei transiti con semaforo rosso” si formula richiesta di chiarimenti.
Infatti, si rilevano gravi criticità di natura tecnico-giuridica che, inficiano la legittimità della procedura sotto il profilo della tutela della concorrenza e del rispetto del principio di proporzionalità, che implicano precisi e urgenti chiarimenti da parte della Stazione appaltante, con riserva di impugnazione giurisdizionale del Capitolato dinanzi al competente TAR
A)
Si evidenzia che le caratteristiche tecniche prescritte dall’Articolo 3.2 del Capitolato Speciale d’Appalto sembrano riferirsi a specifiche apparecchiature di determinati produttori, e in particolare alle caratteristiche tecniche e funzionali contenute in un Decreto di approvazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) per un particolare tipo, marca e modello di sistema di rilevamento.
In particolare, emergono le seguenti corrispondenze puntuali tra i requisiti del capitolato e le caratteristiche del dispositivo approvato:
a) Capacità di monitoraggio su tre corsie:
• Capitolato (Art. 3.2, punto 2): “capacità di rilevamento contemporaneo su almeno tre corsie”;
• Decreto MIT: “il dispositivo è in grado di monitorare al massimo tre corsie”.
b) Certificazione UNI 10772:2016 Classe A a 230 km/h:
• Capitolato (Art. 3.2, punto 9): “Certificazione UNI 10772:2016 classe A 100% @ 230 Km/h su tutte le tipologie di targhe”;
• Decreto MIT: il dispositivo approvato è risultato in grado di riconoscere, alla velocità di 230 km/h in classe A, le targhe posteriori e anteriori degli autoveicoli e le targhe dei motoveicoli e ciclomotori.
c) Riconoscimento Marca, Modello e Colore dei veicoli:
• Capitolato (Art. 3.2, punto 10): “Riconoscimento Marca Modello e Colore dei veicoli rilevati”;
• Decreto MIT: tra le funzioni dichiarate dal produttore figura espressamente la “classificazione categoria, marca modello e colore dei veicoli in transito”.
d) Riconoscimento targhe Kemler-ONU:
• Capitolato (Art. 3.2, punto 11): “Riconoscimento veicoli con targhe straniere, targhe speciali, Kemler-ONU, etc.”;
• Decreto MIT: tra le funzioni dichiarate figura “lettura dell’eventuale pannello indicante il trasporto di merce pericolosa (codice Kemler ed ONU)”.
La notevole sovrapposizione tra le specifiche tecniche del capitolato e le caratteristiche di uno specifico dispositivo approvato dal MIT , apparendo, nel loro insieme, idonee ad identificare un unico prodotto presente sul mercato, è da ritenersi lesiva dei principi di accesso al mercato, di concorrenza e di favor partecipationis nelle gare pubbliche,
Si sottolinea che il fondamentale principio di equivalenza, oggi disciplinato all’art. 79 del D.Lgs. 36/2023 e all’Allegato II.5 del Codice medesimo, consente agli operatori economici di proporre offerte tecnicamente diverse ma funzionalmente equivalenti rispetto alle specifiche indicate dalla stazione appaltante. In questo modo, si garantisce una maggiore apertura al mercato.
Si noti che l’Allegato II.5, Parte II, sub a) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che le specifiche tecniche “non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti”. La norma ammette il riferimento a un prodotto specifico solo in via eccezionale e unicamente “se accompagnato dall’espressione ‘o equivalente’” – clausola del tutto assente nell’Articolo 3.2 del capitolato.
Per consolidata giurisprudenza (si v. Cons. Stato, Sez. III, 24.4.2025, n. 3545), il principio di equivalenza “è finalizzato a evitare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l'ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 01/02/2024, n. 1019)” e “presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale 'conformità sostanziale' con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte”.
Come altresì affermato (Cons. Stato, Sez. III, 12.11.2025, n. 8840), “il principio di equivalenza funzionale “permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica e la possibilità di ammettere a seguito di valutazione della stazione appaltante prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione” (Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2013, n. 4364; Id., 13 settembre 2013, n. 4541; Id., 14 novembre 2017, n. 5259; Id., 20 novembre 2018, n. 6561)”.
Del resto, l’art. 16 del Disciplinare della gara in oggetto prevede che l'"offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza".
Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede alla Stazione appaltante di chiarire:
- se il principio di equivalenza sia pienamente applicabile e operante nella gara in oggetto e ciò anche ed espressamente per le predette caratteristiche tecniche di cui sopra e se, pertanto, sia ammessa ed è consentita la partecipazione alla presente procedura anche mediante l’offerta di prodotti equivalenti dal punto di vista funzionale, sebbene non coincidenti con il tipo di apparecchiature indicate nelle sopra citate disposizioni del Capitolato.
B.
Con specifico riferimento alla prescrizione di cui all’Articolo 3.2, punto 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, si sottopongono alla Stazione Appaltante ulteriori rilievi che ne confermano il carattere discriminatorio e non pertinente rispetto all’oggetto dell’appalto.
a) Irrilevanza della certificazione UNI 10772:2016 ai fini del rilevamento delle infrazioni semaforiche. La necessità che il dispositivo di rilevamento delle violazioni semaforiche sia dotato di un sistema di riconoscimento automatico delle targhe (certificato secondo la norma UNI 10772:2016) non è, e non può essere, strumentale ai fini del rilevamento delle infrazioni semaforiche. È necessario, infatti, rilevare e sanzionare un veicolo che transita con il rosso al semaforo indipendentemente dal fatto che sia stato possibile riconoscere automaticamente la sua targa mediante software. A tal fine è sufficiente che la targa sia riconoscibile dall’operatore preposto alla verifica, anche qualora un eventuale sistema automatico non sia in grado di effettuarne il riconoscimento (come nel caso di veicoli stranieri, targhe deteriorate o particolari condizioni di illuminazione). L’imposizione di tale requisito determina pertanto un’indebita e ingiustificata riduzione della concorrenza, precludendo l’accesso alla gara a sistemi pienamente idonei alla funzione richiesta.
b) Limitatezza della norma UNI 10772:2016 alle condizioni di laboratorio. La conformità alla norma UNI 10772:2016 è relativa esclusivamente a prove di laboratorio che non comportano alcuna garanzia di corretto funzionamento nelle condizioni reali di utilizzo. La prescrizione di tale certificazione quale requisito di ammissione appare pertanto priva di adeguata giustificazione tecnica rispetto alle finalità operative perseguite dalla Stazione Appaltante.
c) Ambito di applicazione della norma UNI 10772:2016. La norma UNI 10772:2016 è relativa esclusivamente al modulo di riconoscimento targhe e non ai sistemi di rilevamento delle violazioni al Codice della Strada nella loro integralità. Ne consegue che la sua prescrizione quale requisito del dispositivo nella sua globalità è tecnicamente impropria rispetto all’oggetto dell’appalto.
d) Certificazione ottenuta successivamente all’approvazione ministeriale. Poiché la conformità alla norma UNI 10772:2016 riguarda il modulo di riconoscimento targhe e non il sistema di rilevamento nel suo complesso, può verificarsi che un sistema di ripresa abbia ottenuto tale certificazione in un momento successivo all’approvazione ministeriale del dispositivo ai sensi dell’art. 45 C.d.S. In tali casi, la certificazione – pur formalmente conseguita – non risulta riportata sul relativo Decreto di approvazione, benché il modulo di lettura targhe integrato nel dispositivo sia in possesso della medesima.
Alla luce di quanto esposto, la scrivente chiede alla Stazione Appaltante di chiarire:
• se sia ammessa la partecipazione con sistemi equivalenti, regolarmente approvati per il rilevamento delle infrazioni semaforiche, anche qualora non siano dotati di certificazione secondo la norma UNI 10772:2016, in quanto elemento estraneo alla rilevazione delle suddette violazioni;
• ovvero, se sia ammessa la partecipazione con sistemi regolarmente approvati per il rilevamento delle infrazioni semaforiche che, pur disponendo di un modulo di riconoscimento targhe dotato di certificazione UNI 10772:2016, non presentino evidenza di tale certificazione sul Decreto di approvazione, in quanto conseguita successivamente all’emanazione del medesimo.
C.
Inoltre, con riferimento alle citate prescrizioni di cui all’Articolo 3.2, punti 10 e 11 del Capitolato Speciale d’Appalto – rispettivamente relative al “Riconoscimento marca, modello e colore dei veicoli rilevati” e al “Riconoscimento veicoli con targhe straniere, targhe speciali, Kemler-ONU, ecc.” – si rappresenta che allo stato attuale, non risultano disponibili sul mercato italiano sistemi di rilevamento delle infrazioni semaforiche approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti idonei a consentire il riconoscimento della marca, del modello e del colore del veicolo, nonché il riconoscimento di targhe speciali e codici Kemler-ONU ai fini dell’accertamento di violazioni al Codice della Strada.
Tali funzionalità, pur eventualmente presenti in taluni dispositivi come funzioni dichiarate dal produttore, esulano – ai sensi degli stessi decreti di approvazione ministeriale – dal perimetro dell’approvazione, essendo utilizzabili esclusivamente per finalità statistiche o di monitoraggio anonimo, e non per l’accertamento di infrazioni.
L’inserimento di tali requisiti nella lex specialis, oltre a risultare privo di riscontro nel panorama dei prodotti approvati, introduce un ulteriore elemento di restrizione della concorrenza in favore di un unico operatore, in violazione dei principi già richiamati al punto sub A) che precede..
Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede alla Stazione appaltante di chiarire:
- se le prescrizioni di cui ai punti 10 e 11 dell’Articolo 3.2 del Capitolato Speciale d’Appalto siano da intendersi quali refusi, e di chiarire che, conseguentemente, il possesso delle relative funzionalità da parte dei sistemi offerti non sarà oggetto di valutazione ai fini della procedura.
Nel caso in cui tale clausola non fosse da considerarsi un refuso si prega di fornirne idonea motivazione.
D.
Si osserva che il Capitolato, all’Articolo 3.2, punto 2, impone la capacità di rilevamento contemporaneo su almeno tre corsie. Tale prescrizione appare manifestamente sproporzionata rispetto alle concrete esigenze dell’appalto in questione.
Dalle informazioni disponibili nella documentazione di gara emerge che le intersezioni semaforizzate oggetto di monitoraggio presentano al massimo due corsie per direzione di marcia, essendo site in contesto urbano. In tali circostanze, l’imposizione di un requisito di copertura di tre corsie:
• non trova giustificazione tecnica nell’effettiva conformazione della viabilità da monitorare;
• eccede le concrete necessità funzionali dell’Amministrazione;
• determina un’ingiustificata restrizione del mercato, escludendo dispositivi tecnicamente idonei a soddisfare il reale fabbisogno dell’Ente.
Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede alla Stazione appaltante di chiarire:
- se le prescrizioni di cui al citato art. 3.2, punto 2 del Capitolato Speciale d’Appalto siano da intendersi quali refusi, e di chiarire che, conseguentemente, il possesso delle relative funzionalità da parte dei sistemi offerti non sarà oggetto di valutazione ai fini della procedura.
Nel caso in cui tale clausola non fosse da considerarsi un refuso si prega di fornirne idonea motivazione.
ì
E.
Si osserva che il Capitolato, all’Articolo 3.2, punto 9, prescrive la “Certificazione UNI 10772:2016 classe A 100% @ 230 Km/h su tutte le tipologie di targhe”. Anche tale requisito appare palesemente sproporzionato rispetto al contesto operativo dell’appalto.
Le intersezioni semaforizzate oggetto di monitoraggio sono ubicate in area urbana, ove il limite di velocità massimo consentito dal Codice della Strada è pari a 50 km/h (art. 142, comma 1, D.Lgs. n. 285/1992), con possibile abbassamento a 30 km/h in numerose zone urbane. In tale contesto:
• la certificazione per velocità fino a 230 km/h è del tutto irrilevante sul piano funzionale, trattandosi di velocità tipiche di strade extraurbane principali o autostrade;
• tale requisito è tecnicamente incompatibile con le caratteristiche cinematiche della circolazione in prossimità di un’intersezione semaforizzata, ove i veicoli riducono la velocità per effetto della segnaletica;
• l’imposizione di tale standard andrebbe a certificare esclusivamente un determinato prodotto approvato con il citato Decreto MIT, come evidenziato al precedente paragrafo A..
Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede alla Stazione appaltante di chiarire:
- se le prescrizioni di cui al citato art. 3.2, punto 9 del Capitolato Speciale d’Appalto siano da intendersi quali refusi e di chiarire che, conseguentemente, il possesso delle relative funzionalità da parte dei sistemi offerti non sarà oggetto di valutazione ai fini della procedura.
Nel caso in cui tale clausola non fosse da considerarsi un refuso si prega di fornirne idonea motivazione.
Alla luce di quanto esposto, si richiede formalmente alla Stazione Appaltante di voler fornire urgenti chiarimenti in merito a tutti i quesiti di cui sopra, valutando l’adozione , in autotutela, di opportune correzioni e rettifiche del Capitolato che siano finalizzate al rispetto dei principi di concorrenza, favor partecipationis e accesso al mercato in favore di tutti gli operatori economici interessati.
14/04/2026 16:34
Risposta
Buongiorno,
si prega di prendere visione del documento pubblicato nella sezione "Allegati" della piattaforma.
Cordiali saluti,
Il RUP
si prega di prendere visione del documento pubblicato nella sezione "Allegati" della piattaforma.
Cordiali saluti,
Il RUP
09/04/2026 19:26
Quesito #4
Spett.le Ente,
si inviano i seguenti quesiti:
1. Numero postazioni
La gara prevede una base d'asta complessiva di € 756.393,32 e nei documenti di gara sono descritte analiticamente e dettagliate 11 postazioni, si rileva che però l'importo posto a base d'asta del singolo KIT se parametrato sulle 11 postazioni individuate non risulta coerente.
Si chiede di confermare che: (I) il numero di postazioni totali sia di 11 come evidente dai documenti di gara e (II) di confermare che vi è un refuso nel calcolo del prezzo a base d'asta del singolo "kit" che deve essere considerato pari al doppio di quello previsto nei documenti di gara, (III) in alternativa si richiede di meglio chiarire la descrizione degli elementi che compongono il singolo singolo "kit" ovvero cosa ne è compreso e cosa escluso. In ultimo qualora fosse richiesto di ipotizzare l'installazione di 22 postazioni si chiede (IV) di fornire e dettagliare, al pari delle 11 postazioni già definite, gli eventuali ulteriori 11 punti di installazione (planimetrie, disponibilità della fibra ottica, ecc.), si tiene a precisare che in assenza di tali indicazioni le concorrenti non potranno effettuare una valutazione completa utile a poter formulare un'offerta congrua e sostenibile come previsto dal Dlgs 36/2023, in quanto, pur trattandosi di accordo quadro ad unico operatore, l'oggetto dello stesso non è riferito ad una mera fornitura di apparati ma altresì alla realizzazione di opere civili e installazione di apparati, nonché le successive attività di assistenza e manutenzione e non avendo a disposizione i dati precisi e puntuali, sulle posizioni e sulle attività da condurre, si crea un'eccessiva aleatorietà nell'individuazione di costi posti a carico degli operatori economici con il rischio di non garantire la corretta uniformità nelle conseguenti offerte.
2. Composizione kit
Relativamente ai requisiti di partecipazione, si richiede inoltre di specificare se le installazioni da indicare debbano riguardare solo i documentatori di infrazioni semaforiche o anche altri elementi. A tale proposito si chiede altresì di meglio chiarire/dettagliare la composizione del singolo KIT (ad esempio documentatori di infrazioni semaforiche, segnaletica verticale - anche nell’opzione rilevamento della velocità, armadi e altri apparati).
3. Punti di accesso alla rete in fibra ottica
Con riferimento all’infrastruttura di rete prevista dal capitolato, si chiede di confermare se, per ciascun sito iniziale oggetto di possibile attivazione, siano già disponibili punti di accesso alla rete in fibra ottica comunale o altra infrastruttura utile al collegamento. In caso affermativo, si chiede di indicare l’esatta ubicazione dei punti di consegna/accesso fibra previsti per ciascun sito.
4. Quadro elettrico / punto di alimentazione
Considerato che il capitolato prevede che l’alimentazione elettrica sia derivata dai punti indicati dal Comune, si chiede di chiarire se il quadro elettrico o punto di derivazione primaria sarà reso disponibile dall’Ente oppure se debba essere integralmente previsto e realizzato dall’Appaltatore. Si chiede inoltre di specificare dove saranno localizzati tali punti di alimentazione nei singoli siti o se previsto che l’alimentazione elettrica possa essere derivata dalle centraline semaforiche di proprietà dell’ente o dai relativi contatori.
5. Muffola e punto di attestazione della fibra
Il capitolato richiama l’interconnessione in fibra ottica monomodale “partendo dalla muffola” verso eventuali quadretti di rilancio. Si chiede di chiarire se la muffola/punto di attestazione di partenza sia già esistente nei siti previsti o se debba essere realizzata dall’Appaltatore, nonché di indicarne la posizione prevista.
6. Armadio dati principale e quadretti di rilancio
Si chiede di precisare se, per ogni sito, la configurazione minima attesa debba prevedere sempre un armadio dati principale di sito ed eventualmente uno o più quadretti dati di rilancio, oppure se tale architettura sia rimessa alla progettazione esecutiva dell’offerente previa approvazione della Direzione dell’Esecuzione.
7. Ripartizione degli oneri per opere civili e ripristini
Si chiede di confermare se siano inclusi nell’oggetto dell’affidamento anche tutti gli oneri relativi a scavi, minitrincee, carotaggi, posa cavidotti, basamenti/plinti, ripristini stradali e segnaletica di cantiere, oppure se talune lavorazioni siano a carico dell’Amministrazione.
8. Autorizzazioni verso enti terzi
Poiché il capitolato prevede che la ditta predisponga la documentazione e che il Comune inoltri le istanze, si chiede di chiarire se eventuali nulla osta/autorizzazioni da parte di enti proprietari della strada o di sottoservizi costituiscano condizione sospensiva dei termini esecutivi, e se eventuali ritardi non imputabili all’aggiudicatario comportino proroga automatica dei tempi contrattuali.
9. Rilievi preliminari
Al fine di poter formulare un’offerta congrua, si richiede alla stazione appaltante di pubblicare i dati relativi a elaborati plano-altimetrici, planimetrie dei sottoservizi, schemi della rete dati e documentazione fotografica aggiornata.
10. Tempi di approvazione dei posizionamenti
Considerato che la collocazione di armadi e apparati deve essere concordata con la Direzione lavori / Direzione dell’Esecuzione, si chiede di chiarire entro quali tempi la Stazione Appaltante si impegna a validare la proposta installativa dell’aggiudicatario, al fine di non pregiudicare il rispetto del cronoprogramma e se i tempi di risposta / accordo costituiscano condizione sospensiva dei termini esecutivi, e se eventuali ritardi non imputabili all’aggiudicatario comportino proroga automatica dei tempi contrattuali.
11. Aggiornamenti firmware e software
Poiché il capitolato prevede anche l’aggiornamento di tutto il firmware e software dei dispositivi, si chiede di chiarire se si intende escluso il software di Centro (VMS Milestone) già in possesso della Stazione appaltante.
12. Riutilizzo delle infrastrutture esistenti
In merito al punto 3.5.5 del capitolato, al fine di valutare la possibilità di riutilizzare in tutto o in parte le infrastrutture esistenti per l’installazione dei dispositivi previsti, si richiede la pubblicazione della documentazione tecnica dei pali preesistenti (adibiti ad illuminazione pubblica, etc..) contenente dimensionamento plinti esistenti e relativa armatura, dimensionamento pali (spessore, altezza, diametro, ecc.).
Saluti
si inviano i seguenti quesiti:
1. Numero postazioni
La gara prevede una base d'asta complessiva di € 756.393,32 e nei documenti di gara sono descritte analiticamente e dettagliate 11 postazioni, si rileva che però l'importo posto a base d'asta del singolo KIT se parametrato sulle 11 postazioni individuate non risulta coerente.
Si chiede di confermare che: (I) il numero di postazioni totali sia di 11 come evidente dai documenti di gara e (II) di confermare che vi è un refuso nel calcolo del prezzo a base d'asta del singolo "kit" che deve essere considerato pari al doppio di quello previsto nei documenti di gara, (III) in alternativa si richiede di meglio chiarire la descrizione degli elementi che compongono il singolo singolo "kit" ovvero cosa ne è compreso e cosa escluso. In ultimo qualora fosse richiesto di ipotizzare l'installazione di 22 postazioni si chiede (IV) di fornire e dettagliare, al pari delle 11 postazioni già definite, gli eventuali ulteriori 11 punti di installazione (planimetrie, disponibilità della fibra ottica, ecc.), si tiene a precisare che in assenza di tali indicazioni le concorrenti non potranno effettuare una valutazione completa utile a poter formulare un'offerta congrua e sostenibile come previsto dal Dlgs 36/2023, in quanto, pur trattandosi di accordo quadro ad unico operatore, l'oggetto dello stesso non è riferito ad una mera fornitura di apparati ma altresì alla realizzazione di opere civili e installazione di apparati, nonché le successive attività di assistenza e manutenzione e non avendo a disposizione i dati precisi e puntuali, sulle posizioni e sulle attività da condurre, si crea un'eccessiva aleatorietà nell'individuazione di costi posti a carico degli operatori economici con il rischio di non garantire la corretta uniformità nelle conseguenti offerte.
2. Composizione kit
Relativamente ai requisiti di partecipazione, si richiede inoltre di specificare se le installazioni da indicare debbano riguardare solo i documentatori di infrazioni semaforiche o anche altri elementi. A tale proposito si chiede altresì di meglio chiarire/dettagliare la composizione del singolo KIT (ad esempio documentatori di infrazioni semaforiche, segnaletica verticale - anche nell’opzione rilevamento della velocità, armadi e altri apparati).
3. Punti di accesso alla rete in fibra ottica
Con riferimento all’infrastruttura di rete prevista dal capitolato, si chiede di confermare se, per ciascun sito iniziale oggetto di possibile attivazione, siano già disponibili punti di accesso alla rete in fibra ottica comunale o altra infrastruttura utile al collegamento. In caso affermativo, si chiede di indicare l’esatta ubicazione dei punti di consegna/accesso fibra previsti per ciascun sito.
4. Quadro elettrico / punto di alimentazione
Considerato che il capitolato prevede che l’alimentazione elettrica sia derivata dai punti indicati dal Comune, si chiede di chiarire se il quadro elettrico o punto di derivazione primaria sarà reso disponibile dall’Ente oppure se debba essere integralmente previsto e realizzato dall’Appaltatore. Si chiede inoltre di specificare dove saranno localizzati tali punti di alimentazione nei singoli siti o se previsto che l’alimentazione elettrica possa essere derivata dalle centraline semaforiche di proprietà dell’ente o dai relativi contatori.
5. Muffola e punto di attestazione della fibra
Il capitolato richiama l’interconnessione in fibra ottica monomodale “partendo dalla muffola” verso eventuali quadretti di rilancio. Si chiede di chiarire se la muffola/punto di attestazione di partenza sia già esistente nei siti previsti o se debba essere realizzata dall’Appaltatore, nonché di indicarne la posizione prevista.
6. Armadio dati principale e quadretti di rilancio
Si chiede di precisare se, per ogni sito, la configurazione minima attesa debba prevedere sempre un armadio dati principale di sito ed eventualmente uno o più quadretti dati di rilancio, oppure se tale architettura sia rimessa alla progettazione esecutiva dell’offerente previa approvazione della Direzione dell’Esecuzione.
7. Ripartizione degli oneri per opere civili e ripristini
Si chiede di confermare se siano inclusi nell’oggetto dell’affidamento anche tutti gli oneri relativi a scavi, minitrincee, carotaggi, posa cavidotti, basamenti/plinti, ripristini stradali e segnaletica di cantiere, oppure se talune lavorazioni siano a carico dell’Amministrazione.
8. Autorizzazioni verso enti terzi
Poiché il capitolato prevede che la ditta predisponga la documentazione e che il Comune inoltri le istanze, si chiede di chiarire se eventuali nulla osta/autorizzazioni da parte di enti proprietari della strada o di sottoservizi costituiscano condizione sospensiva dei termini esecutivi, e se eventuali ritardi non imputabili all’aggiudicatario comportino proroga automatica dei tempi contrattuali.
9. Rilievi preliminari
Al fine di poter formulare un’offerta congrua, si richiede alla stazione appaltante di pubblicare i dati relativi a elaborati plano-altimetrici, planimetrie dei sottoservizi, schemi della rete dati e documentazione fotografica aggiornata.
10. Tempi di approvazione dei posizionamenti
Considerato che la collocazione di armadi e apparati deve essere concordata con la Direzione lavori / Direzione dell’Esecuzione, si chiede di chiarire entro quali tempi la Stazione Appaltante si impegna a validare la proposta installativa dell’aggiudicatario, al fine di non pregiudicare il rispetto del cronoprogramma e se i tempi di risposta / accordo costituiscano condizione sospensiva dei termini esecutivi, e se eventuali ritardi non imputabili all’aggiudicatario comportino proroga automatica dei tempi contrattuali.
11. Aggiornamenti firmware e software
Poiché il capitolato prevede anche l’aggiornamento di tutto il firmware e software dei dispositivi, si chiede di chiarire se si intende escluso il software di Centro (VMS Milestone) già in possesso della Stazione appaltante.
12. Riutilizzo delle infrastrutture esistenti
In merito al punto 3.5.5 del capitolato, al fine di valutare la possibilità di riutilizzare in tutto o in parte le infrastrutture esistenti per l’installazione dei dispositivi previsti, si richiede la pubblicazione della documentazione tecnica dei pali preesistenti (adibiti ad illuminazione pubblica, etc..) contenente dimensionamento plinti esistenti e relativa armatura, dimensionamento pali (spessore, altezza, diametro, ecc.).
Saluti
14/04/2026 16:34
Risposta
Buongiorno,
si prega di prendere visione del documento allegato.
Cordiali saluti,
Il RUP
si prega di prendere visione del documento allegato.
Cordiali saluti,
Il RUP
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chiarimento2-signed-marcato.pdf SHA-256: 7ced8e5f1b5a6b573ec2a123c4a59ab5d8262c0e6dd1f8af7800f81585dfaa95 14/04/2026 16:34 |
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